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L.R. 12/5/2010 n.11

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 12-05-2010
REGIONE SICILIA

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA

N. 23

del 14 maggio 2010

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 1

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

ARTICOLO 21

Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale

1. Entro 180 giorni dall’avvenuta cessione alla Regione delle quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme di Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le procedure necessarie a porre in liquidazione le due Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.

2. Il personale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. poste in liquidazione gode delle stesse garanzie occupazionali previste per i dipendenti delle società che sono dismesse a seguito dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 20. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

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