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Nella vendita dei beni regionali è data facoltà di prelazione agli enti locali


Il documento dei club services di Acireale del 2000 sulle Terme evidenzia un passaggio importante, ovvero la richiesta al Governo regionale che, prima di procedere alla dismissione, la Provincia Regionale di Catania, il Comune di Acireale ed i Comuni del bacino delle Aci siano posti nella condizione di esercitare la facoltà di prelazione, ex art.11 L.R. n.6 del 07.03.97, per l’acquisto dei beni patrimoniali dell’azienda e/o delle partecipazioni. In effetti, il II comma di quell’articolo denominato “Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali” (poi integrato, nella formulazione del primo comma, dall’art.18, co VI, della legge regionale 10/99) così recita: “Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L’ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci“.

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