Riordino del settore termale (ddl n. 10 del 13 dicembre 2012 XVI Legislatura) |
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Iter |
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Attuale
28 dic 2012 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Storico
24 dic 2012 Annunziato Seduta n. 7 AULA
28 dic 2012 Assegnato per parere Commissione SESTA |
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
il processo di privatizzazione delle Terme di
Acireale e Sciacca, avviato con l'articolo 23 della
legge regionale 10/1999 e concretizzatosi con la
costituzione delle società Terme di Acireale S.p.A. e
Terme di Sciacca S.p.A, ha avuto un esito fallimentare,
in quanto non è mai stato effettivamente ratificato.
L'Assemblea regionale siciliana con l'articolo 21
della legge regionale 11/2010 ha disposto che Entro
180 giorni dall'avvenuta cessione alla Regione delle
quote azionarie detenute dalle aziende autonome Terme di
Acireale e Terme di Sciacca rispettivamente nelle
società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca
S.p.A., la Ragioneria generale della Regione attiva le
procedure necessarie a porre in liquidazione le due
Società e, tramite lo svolgimento di una gara ad
evidenza pubblica, affida a soggetti privati la gestione
e la valorizzazione dei complessi cremotermali ed
idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di
Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle
acque termali ed idrominerali, nonché le attività
accessorie e complementari'.
Difformemente alla suddetta legge le Terme di
Acireale S.p.A. è stata posta in liquidazione
nell'assemblea del novembre 2010 senza che le quote
siano state cedute alla Regione, mentre la Ragioneria
generale della Regione non ha a tutt'oggi attivato le
procedure per la gara ad evidenza pubblica per
l'affidamento ai privati.
Le Terme di Acireale fino all'anno 2005 occupavano
circa 100 persone, attualmente rimangono a suo carico 17
dipendenti. Il personale dell'Azienda Autonoma,
attraverso la legge regionale 11/2007 è transitato nel
ruolo ad esaurimento della Regione mantenendo i diritti
acquisiti. Successivamente, nel settembre del 2008
(D.D.G. Assessorato alla Presidenza, n. 8160 del 30
settembre 2008) viene data attuazione al ruolo speciale
di cui alla legge regionale 11/2007 e 85 dipendenti
vengono deportati' in uffici regionali periferici,
disperdendo un patrimonio professionale e sanitario
pluridecennale. Tale dismissione' di personale avviene
a seguito di una decisione del CdA del 2007 che,
misteriosamente, non rinnovava le convenzioni
specialistiche con il servizio sanitario nazionale e con
altri Enti (Alitalia, Ministero Difesa, INPS, ENASARCO,
ecc.).
Difatti è una dismissione delle Terme di Acireale
quella operata dal CdA che nel maggio del 2009 porta
alla locazione di parte della struttura ad una società
privata, la Emira S.r.l., che eroga prestazioni termali
anche in acque e fanghi sulfurei, autodeterminando una
situazione di concorrenza interna dai profili poco
chiari.
Nonostante questo impoverimento, scientifico', del
patrimonio termale acese, di fatto la privatizzazione
non è mai avvenuta. La potremmo definire una
privatizzazione formale', visto che si è passati da
società pubblica a società per azioni il cui capitale è
rimasto in mano pubblica. Quindi il legislatore ha
inteso sottolineare che non vi è alcuna soluzione di
continuità nell'esercizio dell'attività collettiva da
parte dell'organizzazione, la quale invero, pur mutando
veste esteriore, mantiene la propria identità
originaria. Una riprova di quanto detto è nell'esplicita
previsione legislativa di cui all'articolo 23, comma 1,
ultima parte, legge regionale n. 10/99 ove viene
specificato che le società per azioni derivate dalle
predette aziende succedono a queste nella totalità dei
rapporti giuridici'.
Come conseguenza il processo di privatizzazione, che
avrebbe dovuto comportare per la Regione un risparmio di
spesa pubblica, si è tramutato in un paradosso
legislativo. Come se ciò non bastasse la Terme di
Acireale Spa non svolge alcuna attività, e buona parte
dei dipendenti sono stati assegnati ad altre mansioni
all'interno dell'amministrazione regionale. A ciò si
aggiunge che la Regione ha dovuto effettuare nel passato
degli aumenti di capitale alle due società al fine di
ripianare i debiti. La pessima gestione ha quindi
comportato non il rilancio auspicato ma un conclamato
fallimento della gestione privata con capitali
pubblici'.
Per le motivazioni suddette, e al fine di rilanciare
il termalismo siciliano, si ritiene opportuno
intervenire con un disegno di legge di riordino del
settore che parta dal recepimento della normativa
nazionale, la Legge 24 ottobre 2000, n. 323, ma
integrata e rivista secondo le esigenze che si ritengono
meglio rispondenti alla realtà siciliana.
Se qualche decennio fa le Terme si configuravano
quasi esclusivamente come luoghi di cura di tipo
ospedaliero, oggi le terme sono luoghi dove vivere
pienamente esperienze legate alla cura ed alla vacanza,
al benessere ed al buon vivere. Il settore termale,
per le sue caratteristiche di eco-compatibilità, ha
ancora forti potenzialità inespresse in Sicilia e
potrebbe rappresentare un settore di punta nell'ambito
dell'offerta curativa e turistica, sia potenziando le
stazioni esistenti, sia recuperando località che non
hanno avuto sufficiente fortuna.
La riconosciuta efficacia terapeutica delle acque
termali ha, infatti, comportato il loro inserimento nel
sistema sanitario nazionale e nei livelli essenziali di
assistenza prevedendo, nell'ottica costituzionale della
tutela della salute, l'estensione delle terapie, a costi
contenuti, all'intera popolazione. Oggi il mondo termale
è una realtà che rinuncia a qualsiasi etichetta e che si
conferma come il luogo più idoneo per il raggiungimento
delle condizioni di completo benessere della persona
dove è possibile procedere alla cura delle malattie
sposando la terapia naturale con una altrettanto
naturale immersione in oasi di verde e di pace.
In questo disegno di legge, così come nella
normativa nazionale, vengono separate in modo netto le
competenze e le prerogative del termalismo sanitario' e
del termalismo del benessere' (ristorazione, strutture
ricettive, manutenzione del verde, ecc.), tanto da
prevedere la separazione fisica delle strutture,
affidando queste ultime, tramite apposita gara di
appalto, alla gestione dei privati.
Inoltre, si da mandato alla Regione di istituire un
marchio di qualità termale e conseguente attivazione di
canali di finanziamento per l'attività, si promuove la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali
integrandoli con le altre strutture sanitarie del
territorio, le Università, gli Istituti di Ricerca per
lo svolgimento delle attività relative alla definizione
dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-
scientifica.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge, in conformità con le
disposizioni della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e con i
principi statutari della Regione disciplina la tutela e
la valorizzazione sanitaria nonché la riqualificazione e
la salvaguardia territoriale del patrimonio idrotermale
siciliano, anche per il sostegno alle attività
turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e
culturali delle zone termali.
Art. 2.
Ambito di applicazione e interventi
1. Per le finalità dell'articolo 1 la Regione:
a) favorisce la collaborazione e il coordinamento
tra le aziende termali siciliane promuovendo lo sviluppo
di un'immagine coordinata del settore termale e
incentivando iniziative per la costituzione di distretti
termali, consorzi o reti d'imprese;
b) definisce le condizioni attraverso cui realizzare
l'integrazione delle azioni e delle attività di
competenza dei diversi livelli istituzionali nonché la
partecipazione dei privati alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi secondo quanto previsto
dalla presente legge;
c) promuove la ricerca sulle risorse termali
siciliane e sulle loro applicazioni;
d) promuove l'affermazione della validità
scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse
termali siciliane e delle prestazioni erogate dalle
aziende termali siciliane, anche attraverso il sostegno
a studi e ricerche, in collaborazione con il Servizio
sanitario regionale e nazionale e con gli istituti di
ricerca medica e le università;
e) incentiva la ricerca e la coltivazione delle
fonti di approvvigionamento idrico;
f) sostiene la qualificazione degli stabilimenti
termali siciliani e la promozione degli standard
qualitativi delle prestazioni da essi erogate;
g) favorisce il pieno e razionale utilizzo delle
risorse termali, anche mediante il loro impiego presso
le strutture turistico-ricettive, nel rispetto delle
norme sanitarie;
h) favorisce iniziative e accordi, anche
internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti
residenti nei Paesi dell'Unione europea verso gli
stabilimenti termali siciliani, nel rispetto della
normativa statale vigente.
Art. 3.
Natura dei beni
1. Le fonti delle acque minerali e termali, così
come classificate dall'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927,
nonché le fonti di sorgente idrica così come definite
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399, esistenti
nel territorio demaniale fanno parte del patrimonio
indisponibile della Regione.
2. I lavori occorrenti alla ricerca, alla
coltivazione e all'utilizzazione delle acque termali
sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le
relative opere sono acquisite al patrimonio regionale
nel rispetto della normativa vigente.
3. Le aree di rispetto assoluto per finalità
igienico-sanitarie, in quanto strettamente collegate
alle risorse termali, sono di pubblica utilità e come
tali possono essere soggette ad esproprio.
Art. 4.
Attribuzioni delle funzioni
1. Alla Regione compete la pianificazione
territoriale e la programmazione economica del settore
termale unitamente alla vigilanza e alla statistica
relativa alle attività volte allo sfruttamento delle
risorse idrotermali e delle acque di sorgente.
2. Le funzioni relative alla pianificazione
mineraria sono esercitate dall'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
3. La funzione afferente la vigilanza
sull'autorizzazione all'apertura al pubblico degli
stabilimenti termali, è esercitata dall'Assessorato
regionale della salute.
Art. 5.
Stabilimenti termali
1. In materia termale si applicano in Sicilia le
qualificazioni e le prescrizioni di cui agli articoli 2
e 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in ordine ai
requisiti degli stabilimenti termali ed alle connesse
attività di cura.
2. La Regione promuove la qualificazione sanitaria
degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi
con le altre strutture sanitarie del territorio, in
particolare nel settore della riabilitazione, avendo
riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed
alla programmazione sanitaria.
3. Le cure termali sono erogate a carico del
Servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6, negli stabilimenti delle
aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
Art. 6.
Erogazione delle cure termali
1. Le patologie per il cui trattamento è
assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
Servizio sanitario regionale sono quelle individuate dal
decreto del Ministro della sanità del 22 marzo 2001 e
successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del relativo regime di esenzioni come
previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle
vigenti disposizioni in merito applicati nel territorio
della Regione. In particolare il Servizio sanitario
regionale assicura i cicli di cure termali per la
riabilitazione motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e per la
riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle
funzioni auditive garantiti agli assicurati
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle
patologie per gli stessi previste e secondo le linee
guida concernenti l'articolazione in cicli di
applicazione singoli o combinati per ciascuna delle
patologie individuate dal decreto del Ministro della
sanità del 22 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Altri aspetti dell'erogazione delle cure
termali in Sicilia riferibili alle clausole
identificative aggiornate sulle patologie tutelate e le
prestazioni erogabili in attuazione dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), sulle risorse destinate
dalle imprese termali all'attività della Fondazione per
la ricerca scientifica termale, sulla definizione della
figura dell'operatore termale, sulla regolamentazione
relativa ai requisiti igienico-sanitari specifici delle
piscine termali, sulla revisione dei codici per la
raccolta dati e semplificazioni delle procedure di cura
termale sono ricomprese e definite negli appositi
accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero
della sanità, tra le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali;
accordi divenuti efficaci con il recepimento da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 7.
Regimi termali speciali
1. Il Servizio sanitario regionale garantisce agli
assicurati aventi diritto avviati alle cure termali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1995, n. 490.
Art. 8.
Ricerca scientifica - Accordi di programma
1. L'Assessorato regionale della salute favorisce
la collaborazione delle aziende termali per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di
rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione
sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse
sanitario generale, ferme restando le competenze del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. La Regione si avvale della collaborazione
con le università siciliane, degli enti e degli istituti
di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle
attività relative alla definizione dei modelli
metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica
sulla attuazione degli stessi programmi.
2. La Regione promuove programmi di formazione e
ricerca scientifica sulle risorse termali ed
idrominerali in collaborazione con istituti di ricerca
ed università. Promuove altresì, in accordo con il
Ministero dell'istruzione, convenzioni ed accordi di
programma per favorire l'istituzione, in Sicilia, della
Scuola di specializzazione in medicina termale di cui
all'articolo 7 della legge 323/2000.
3. La Regione e gli enti pubblici e privati possono
sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali
o porre in essere altre forme di cooperazione per la
promozione di un sistema integrato delle attività
produttive nei territori termali.
Art. 9.
Ricerca idrogeologica e conduzioni fonti
approvvigionamento
1. La Regione promuove e incentiva, attraverso
convenzioni tra le aziende termali, le università e/o
gli enti di ricerca più qualificati (INGV, CNR, ecc.) la
ricerca e il monitoraggio della risorsa idrica termale
per garantirne la qualità e la quantità nel tempo e,
laddove necessario per le strategie aziendali,
incrementare le portate delle fonti esistenti e
individuarne di nuove.
Art. 10.
Valorizzazione dei territori termali
1. Nell'ambito dei piani e dei progetti regionali,
nazionali e comunitari che comportano investimenti
ordinari e straordinari per la promozione e lo sviluppo
economico-sociale di aree comprendenti territori a
vocazione turistico-termale, la Regione favorisce la
destinazione di adeguate risorse aggiuntive nei
confronti degli stessi territori per il potenziamento
dell'offerta sanitaria in relazione al fabbisogno e per
la crescita della dotazione infrastrutturale,
tecnologica, alberghiera e turistica nelle aree termali.
2. Per migliorare il contesto ambientale e
incrementare la qualità dell'offerta ricettiva e dei
servizi delle aree termali la Regione promuove la
realizzazione di piani di qualificazione delle aree
termali che fanno riferimento al territorio del comune o
dei comuni entro cui si svolge un'attività termale.
3. I piani di potenziamento di cui ai commi 1 e 2
possono essere presentati dai comuni, singoli o
associati, o dalle aziende termali
Art. 11.
Riconoscimento distretti termali
1. Gli strumenti per il raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 2, sono il documento di
programmazione economica e finanziaria regionale, il
Piano regionale di sviluppo termale, il distretto
termale, e, nel caso di più distretti termali, la
Commissione regionale per il termalismo, istituita con
apposito decreto e composta da enti locali interessati,
università, operatori economici ed esperti del settore.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della
presente legge, l'Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, al fine di promuovere lo
sviluppo del termalismo, adotta con proprio decreto le
modalità ed i criteri per il riconoscimento dei
distretti termali nei quali si realizza un sistema
integrato tra il termalismo e le risorse ambientali e
culturali del territorio;
3. Il distretto termale esprime la capacità degli
attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione
di una serie di progetti strategici ricompresi
all'interno di un patto che mira a realizzare lo
sviluppo integrato del distretto termale in conformità
agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale
e regionale.
Art. 12.
Promozione del termalismo e del turismo nei territori
termali
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
e nell'esercizio della propria attività istituzionale
l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo inserisce nei propri piani e programmi di
promozione turistica regionale e locale idonee
iniziative per la promozione del termalismo quale parte
integrante della complessiva offerta turistica
siciliana, utilizzando anche a tale fine l'apporto
tecnico-organizzativo di organismi consortili
eventualmente costituiti con la partecipazione delle
aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni
pubblici o privati interessati allo sviluppo
dell'economia dei territori termali.
2. L'Assessorato regionale della salute:
a) favorisce l'accreditamento ed il convenzionamento
delle strutture termali nel rispetto dei requisiti di
legge;
b) eroga contributi fino ad un massimo di 500
migliaia di euro annui per progetti specifici di cure e
terapie termali innovative per categorie di pazienti
particolari, ovvero studi e ricerche nel campo
dell'idrologia medica applicata, anche in collaborazione
con le università siciliane. I predetti progetti devono
essere presentati dalle università o dalle Aziende
termali entro il 28 febbraio di ogni anno ed essere
ammessi a finanziamento entro il 30 giugno di ogni anno
previa approvazione dell'Assessore regionale per la
salute.
3. Per l'attuazione del programma di promozione ed
incentivazione del turismo termale l'Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
eroga incentivi a favore dei comuni termali e di
privati, in relazione a:
a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture
ricettive alberghiere e ricettive in genere;
b) riqualificazione urbana dei territori termali;
c) realizzazione nei territori termali di impianti
sportivi e per il tempo libero per consentire
un'adeguata attività complementare al ripristino dello
stato di benessere psico-fisico;
d) manifestazioni ricreative e culturali;
e) innovazione tecnologica e gestionale nei
territori termali.
4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono individuati
da apposito decreto dell'Assessore regionale per il
turismo, lo sport e lo spettacolo che fissa i relativi
limiti di finanziamento a carico del bilancio della
Regione e dell'eventuale cofinanziamento degli enti
locali.
Art. 13.
Marchio Terme di Sicilia'
1. E' istituito il marchio di qualità termale Terme
di Sicilia' riservato ai titolari di concessione
mineraria per le attività termali che ne fanno espressa
domanda di assegnazione. La Regione promuove forme di
collaborazione e cooperazione tra le aziende termali
siciliane, finalizzate in particolare ad accrescere la
notorietà e l'elevazione degli standard di qualità dei
servizi del settore termale nell'ambito del turismo
siciliano. L'Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo con decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge regolamenta d'attuazione e le procedure
per l'attribuzione del marchio, le modalità per
gestirlo, il procedimento per il riconoscimento della
qualità e la eventuale revoca dell'attribuzione del
marchio.
2. Ai fini dell'attribuzione del marchio Terme di
Sicilia' il soggetto titolare della concessione
mineraria per le attività termali deve presentare
all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo la domanda di assegnazione del marchio
di qualità termale unitamente ad una documentazione
attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la
relativa relazione tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata dalla competente
camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi
alberghieri del territorio termale per autodisciplinare
l'uso più corretto dell'energia, preferibilmente
proveniente da fonti rinnovabili, e dei materiali di
consumo in funzione della tutela dell'ambiente;
c) l'attività di promozione, certificata dalla
competente azienda di promozione turistica, per la
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e
storico-artistiche proprie del territorio termale;
d) l'adozione da parte degli enti locali competenti
di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata
dei rifiuti e per la conservazione e la corretta
fruizione dell'ambiente naturale.
3. L'assegnazione del marchio di qualità termale è
sottoposta a verifica da parte all'Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo ogni tre
anni.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede per l'esercizio finanziario
in corso con parte delle disponibilità U.P.B. 4.2.1.5.2.
capitolo 215704, accantonamento 1001.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari successivi
si provvede con legge di bilancio e le relative somme
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.