Ad oggi, 1 novembre 2013, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 non risulta pubblicato sul Registro delle Imprese, ove è assicurata pubblicità formale ai bilanci approvati dalle società. A norma dell’articolo 2364 del codice civile, come è noto, l’assemblea dei soci deve essere convocata per discutere e deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio entro il termine stabilito dallo statuto, il quale non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, lo statuto può prevedere un termine maggiore rispetto quello ordinario, non superiore in ogni caso a 180 giorni (tuttavia, non è questo il caso della società di gestione Terme di Acireale SpA). Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il mancato rispetto delle tempistiche di approvazione imposte dalla legge non provoca l’illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo tali termini natura ordinatoria e non perentoria. Tuttavia, in talune ipotesi, può essere promossa azione di responsabilità nei confronti dell’organo tenuto alla convocazione dell’assemblea.
La videata del Registro delle Imprese aggiornata al 1 novembre del 2013. Il bilancio al 31.12.2012 non risulta ancora pubblicato