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D.L.P. 20.12.1954 n.512

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE N. 512 DEL 20-12-1954
REGIONE SICILIA

Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e
delle Terme di Acireale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 7
del 12 febbraio 1955
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;
Visto l’ art. 28 della legge regionale 31 dicembre
1951, n. 47;
Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Sentita la Giunta Regionale;
Sulla proposta dell’ Assessore per le Finanze preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
DECRETA
ARTICOLO 1
Per il conseguimento degli scopi previsti dal DLP
12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con modificazioni
con legge 13 marzo 1950, n. 26 e dal DLP
18 aprile 1951, n. 24, ratificato con modificazioni
con legge 21 luglio 1952, n. 43, sono istituite la
Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e l' Azienda
Autonoma delle Terme di Acireale, le quali amministrano,
gestiscono e valorizzano rispettivamente
i complessi cremotermali e idrotermominerali esistenti
nei bacini delimitati con decreto 9 maggio
1951, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1951,
registro n. 1 foglio n. 67 e col decreto 27 giugno
1953, registrato alla Corte dei conti l' 11 agosto 1953,
registro n. 1 foglio n. 72, entrambi emanati dall' Assessore
per le Finanze di concerto con l' Assessore
per l' industria e commercio.
ARTICOLO 2

L' Azienda autonoma delle terme di Sciacca ha
sede in Sciacca.
  L' Azienda autonoma delle terme di Acireale ha
sede in Acireale.
ARTICOLO 3
Sono organi delle Aziende:
  a) il presidente;
  b) il vice presidente;
  c) il Consiglio di Amministrazione;
  d) il collegio dei revisori;
  e) il direttore amministrativo.
  E' organo di entrambe le Aziende, il Comitato
centrale di cui all' art. 14.
ARTICOLO 4
Il presidente dell' Azienda ha la legale rappresentanza
dell' Azienda:
  egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
fissando l' ordine del giorno che, salvo casi
di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai
consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata
per la riunione;
  vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione e sull' andamento della
Azienda;
  firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti
relativi al funzionamento dell' Azienda.
  Egli è  nominato con decreto dell' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio,
fra persone che non siano comunque alle
dipendenze della Regione.
ARTICOLO 5
Il Consiglio di amministrazione è  composto:
  a) da un membro scelto dall' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio
che è  di diritto il vice presidente;
  b) da un membro designato dall' Assessore preposto
ai servizi del turismo e dello spettacolo;
  c) da un membro designato dall' Assessore preposto
ai servizi del lavoro, previdenza ed assistenza
sociale;
  d) dal presidente dell' Ente provinciale del turismo
sedente nel capoluogo della provincia di appartenenza;
  e) dal rappresentante del Comune dove ha sede
l' Azienda, designato dal Sindaco;
  f) da un medico particolarmente competente in
idrotermoterapia o materia affine, designato dall' Assessore
preposto ai servizi dell' igiene e sanità ;
  g) da un ingegnere architetto, libero professionista;
  h) da un tecnico esperto in materia mineraria,
geologica o idrotermale;
  i) da due esperti rispettivamente in materia turistico -
alberghiera ed amministrativa.
  Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento
del presidente, lo sostituisce nell' espletamento
delle relative funzioni.  Egli esercita altresì  le attribuzioni
che dal presidente gli siano delegate.
  Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni
del Consiglio di amministrazione senza diritto a
voto.
  Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione
sono disimpegnate da un impiegato di
concetto dell' Azienda.
  Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza
di metà  più  uno dei componenti.
  Le deliberazioni vengono adottate con il voto della
maggioranza dei presenti;  in caso di parità  prevale
il voto del presidente.
ARTICOLO 6
Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione
sono nominati con decreto dell' Assessore
preposto ai servizi del bilancio, affari economici
e patrimonio.
  Essi durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
  Non possono avere rapporti di affari con l' Azienda
nè  direttamente nè  indirettamente, nè  quali procuratori,
nè  quali amministratori o rappresentanti di
enti, società  o privati.
  Le dimissioni del presidente sono presentate allo
Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici
e patrimonio, quelle dei componenti il Consiglio
sono presentate al presidente e da questo comunicate
all' Assessore predetto.
ARTICOLO 7
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
  a) Senatori, deputati e membri dell' Assemblea
regionale;
  b) parenti ed affini tra di loro fino al terzo grado
incluso;
  c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso
del direttore amministrativo e dei dipendenti della
Azienda.
  Coloro che successivamente alla nomina venissero
a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente
articolo, decadono dalla carica.
ARTICOLO 8
Spetta al Consiglio di amministrazione:
  a) determinare il programma di attività  della
Azienda, in relazione alle direttive di massima impartite
dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio,
affari economici e patrimonio;
  b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto,
approvando nello stesso tempo la relazione
tecnico - amministrativa e finanziaria relativa alla gestione
dell' esercizio decorso e proponendo i programmi
di attività  per l' esercizio successivo;
  c) deliberare i regolamenti interni e di gestione;
  d) deliberare l' ordinamento del personale, il relativo
trattamento economico e le assunzioni;
  e) decidere sulle controversie e sulle transazioni
concernenti i beni immobili e quelli mobili;
  f) deliberare su ogni altra questione che gli fosse
sottoposta dal presidente.
ARTICOLO 9
Le deliberazioni di cui all' articolo precedente sono
soggette all' approvazione dell' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
  A tal fine, le deliberazioni stesse debbono essere
inviate all' Assessore entro cinque giorni da quello
in cui sono adottate.
  L' Assessore provvede all' approvazione di esse o
al rifiuto motivato.
  Le suddette delibere divengono eseguibili se, trascorso
il termine di trenta giorni, l' Assessore non si
sia pronunziato.
ARTICOLO 10
Il Collegio dei revisori esercita le funzioni determinate
dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
  Esso è  composto di tre membri effettivi e di due
supplenti nominati con decreto dell' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio,
su designazione della Corte dei conti, della
Ragioneria generale della Regione e del Comune
dove ha sede l' Azienda, in ragione di un membro
effettivo per ciascuno dei detti uffici;  della Ragioneria
generale della Regione e del Comune dove ha
sede l' Azienda, in ragione di un membro supplente
per ciascuno degli uffici stessi.
  I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
ARTICOLO 11
Ai consiglieri ed ai revisori si applicano - per
quanto non espressamente previsto - le disposizioni
del codice civile concernenti la incompatibilità  e
la decadenza.
ARTICOLO 12
Il direttore amministrativo è  nominato dal Consiglio
di amministrazione in base a concorso per titoli,
il cui bando, preventivamente approvato dallo
Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici
e patrimonio, è  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
  Il concorso deve essere espletato entro sei mesi
dalla pubblicazione del presente decreto e, successivamente,
entro tre mesi dalla vacanza del posto.
  In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo,
il Consiglio di amministrazione designa il
dipendente dell' Azienda il quale, durante la vacanza
stessa, ne esercita le funzioni.
  Analogamente il Consiglio designa il dipendente
dell' Azienda che sostituisce il direttore amministrativo
nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 13
Il direttore amministrativo è  capo degli uffici e
del personale dell' Azienda.
  Cura la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo;
  dirige l' andamento dell' Azienda;  esegue
le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  propone al Consiglio i provvedimenti relativi al personale
ed infligge le sanzioni disciplinari;  salva ratifica
del Consiglio.
  Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare
e di quello mobiliare dell' Azienda e sulla
regolare tenuta dei registri di consistenza;  esercita
la giornaliera vigilanza sulla custodia e sul movimento
dei valori pertinenti all' Azienda e provvede
per la regolare tenuta delle scritture contabili;
  firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli
atti e i mandati di pagamento firmati dal Presidente;
  esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti
interno e di gestione nonchè  dal presidente
dell' Azienda.
ARTICOLO 14
Il Comitato centrale per le Aziende idrotermominerali
della Regione è  composto:
  a) dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio,
affari economici e patrimonio, che lo presiede;
  b) da un consigliere di Stato appartenente al
Consiglio di Giustizia amministrativa;
  c) da un magistrato della Corte dei conti;
  d) da un ispettore generale del Genio Civile;
  e) dall' Ispettore regionale per i servizi del bilancio,
affari economici e patrimonio;
  f) dall' Ispettore regionale per i servizi dell' industria
e del commercio;
  g) dall' Ispettore regionale per i servizi del turismo
e dello spettacolo;
  h) da un funzionario tecnico - sanitario per i servizi
dell' igiene e della sanità ;
  i) da un funzionario tecnico per i servizi del
lavoro, previdenza ed assistenza;
  l) dai Presidenti delle Aziende idrotermominerali
della Regione;
  m) da un funzionario della Ragioneria generale
della Regione;
  n) da un avvocato dello Stato.
  In caso di assenza o impedimento dello Assessore,
il Comitato è  presieduto dal Consigliere di Stato.
  I membri appartenenti al Comitato in ragione dell'
Ufficio ricoperto, sono sostituiti in caso di vacanza,
assenza od impedimento dai funzionari che ne fanno
le veci.
  Alla nomina provvede l' Assessore preposto ai servizi
del bilancio, affari economici e patrimonio, il
quale nomina altresì  i sostituti di cui al comma precedente.
  Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
medici aventi particolare competenza idrotermoterapica
ed esperti in materia termalistica, mineraria,
turistica ed ingegneristica.
  Assiste il Comitato, quale segretario, un funzionario
dell' Ufficio Regionale del Demanio.
  Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
ARTICOLO 15
Il Comitato dà  pareri:
  a) sui programmi di massima delle attività  aziendali
e su quelli di opere per l' assetto, l' utilizzazione
e la valorizzazione dei beni al servizio delle Aziende;
  b) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi,
nonchè  sulle variazioni da apportarsi eventualmente
ai bilanci preventivi in corso di esercizio;
  c) sugli ordinamenti del personale e relative retribuzioni;
  d) sulle controversie e sulle transazioni concernenti
i beni immobili indisponibili aziendali, e quelli
mobiliari assegnati in uso;
  e) sui progetti ed i contratti di importo superiore
a cinquanta milioni, quando alla esecuzione si
intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione
privata, o mediante appalto concorso;  ovvero di importo
superiore a quindici milioni, quando all' esecuzione
si intenda provvedere in economia o mediante
appalto a trattativa privata;
  f) sulla misura dei prezzi e delle tariffe da applicarsi
ai beni ed ai servizi prodotti dalle Aziende;
  g) sugli statuti e regolamenti aziendali e loro
modifiche;
  h) sugli argomenti e provvedimenti che potranno
essergli deferiti dall' Assessore preposto ai servizi
del bilancio, affari economici e patrimonio.
ARTICOLO 16
Sono assegnati a ciascuna delle Aziende delle terme
di Sciacca e delle terme di Acireale, costituendone
patrimonio indisponibile, i beni immobili formanti
con la propria dotazione di beni mobili e con
le loro accessioni e pertinenze, nei bacini menzionati
nei primi due articoli, i complessi ivi indicati.
  Parimenti potrà  aver luogo a riguardo degli immobili
e dei mobili, delle attrezzature, arredamento
e corredamento, che saranno acquistati dall' Amministrazione
regionale per incremento o miglioramento
patrimoniale, ai fini di cui ai decreti legislativi
presidenziali 12 dicembre 1949, n. 35 e 18 aprile
1951, n. 24.
  Per la consegna e la tenuta dei beni di cui ai due
precedenti comma si applicano le disposizioni contenute
nei titoli I e II della parte V delle istruzioni
generali sui servizi del patrimonio approvate con
 DM 28 agosto 1940, in relazione all' art. 88 della
legge di contabilità  di Stato.
  Il patrimonio disponibile di ciascuna delle Aziende
è  costituito dai beni immobili e mobili acquistati
con le disponibilità  economiche delle Aziende medesime,
o provenienti da permute con altri beni disponibili,
o da eventuali donazioni o lasciti.
ARTICOLO 17
A costituire le entrate di ciascuna delle Aziende
concorrono:
  a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali
delle Aziende;
  b) gli interessi delle somme depositate in conto
corrente fruttifero;
  c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
  d) i contributi a pareggio a carico del bilancio
della Regione.
ARTICOLO 18
Fanno carico al bilancio di ciascuna delle Aziende
tutte le spese inerenti ai complessi ad essa affidati
ed alla loro gestione.
ARTICOLO 19
Sull' utile netto di esercizio deve essere prelevato
il 5% da destinare al fondo di riserva.
  La parte rimanente va versata in apposito capitolo
dello stato di previsione dell' entrata del bilancio
della Regione, salvo il disposto dello articolo seguente.
ARTICOLO 20
Per l' incremento del proprio patrimonio le Aziende,
previa autorizzazione dell' Assessore preposto ai
servizi del bilancio, affari economici e patrimonio,
possono provvedere ad acquisizioni straordinarie e
ad opere straordinarie, impiegando gli utili netti
di esercizio depurati dalla quota da destinare al
fondo di riserva e il ricavato di eventuali alienazioni.
  Per le operazioni di cui al precedente comma le
Aziende, previa autorizzazione dell' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio,
possono ricorrere, per anticipazioni o mutui,
oltre che agli istituti di cui all' art. 125 del RD
30 dicembre 1923, n. 3267, anche all' Istituto Nazionale
delle Assicurazioni.
  Resta comunque escluso che a tali realizzazioni
possano essere destinati utili non risultanti da bilanci
consuntivi già  approvati.
  Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono
autorizzate dall' Assessore preposto ai servizi del
bilancio, affari economici e patrimonio.
  Il relativo ricavato è  devoluto agli scopi indicati
nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.
ARTICOLO 21
L' anno finanziario delle Aziende si uniforma per
decorrenza e durata a quello della Regione.
  Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato
ai rispettivi Consigli di amministrazione
quattro mesi prima della scadenza prevista dall' articolo
19 dello Statuto della Regione Siciliana.
  Quello consuntivo, corredato del conto patrimoniale,
entro tre mesi dalla chiusura dell' anno stesso.
  Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo,
con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
e la relazione del Collegio dei revisori di ciascuna
Azienda, devono essere trasmessi a cura dei presidenti
delle rispettive Aziende, all' Assessore preposto
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio
entro trenta giorni dalla data di approvazione
del Consiglio.
  Il consuntivo finanziario è  annualmente corredato
di un conto patrimoniale.
ARTICOLO 22
I bilanci delle Aziende idrotermominerali della
Regione sono iscritti come appendici al bilancio regionale.
ARTICOLO 23
Il primo anno finanziario delle Aziende coincide
con quello della Regione in corso alla data di pubblicazione
delle presenti norme.
  I rispettivi Consigli di amministrazione provvederanno
nelle loro prime riunioni, a curare la redazione
dei primi bilanci preventivi.
ARTICOLO 24
Sino a quando non saranno costituiti i normali
organi di amministrazione delle Aziende, e comunque
non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione
delle presenti norme, all' Amministrazione di ciascuna
delle Aziende medesime sarà  distintamente
provveduto a mezzo di rispettivi commissari.
 Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
 Palermo, 20 dicembre 1954.
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