Feed RSS

L.R. 30/4/1999 n.20

Misure di finanza regionale e norme in materia di
programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie
aventi riflessi di natura finanziaria

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 20
del 30 aprile 1999
Regione Siciliana
L’Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I

Disposizioni in materia di programmazione economico-finanziaria della Regione

ARTICOLO 23

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle
 partecipazioni regionali
 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente legge la Giunta regionale procede alla
 trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e
 dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per
 azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e
 i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore
 regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le
 società per azioni derivate dalle predette aziende succedono
 a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del
 riordino del settore idrico in attivazione dei principi
 stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il
 disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre
 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la
 trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in
 società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a
 favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta
 legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione
 quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della
 direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
 3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a
 partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando
 le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene
 secondo le seguenti disposizioni:
 a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure
 per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti
 (A.S.T.) in società per azioni;
 b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori
 regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra
 gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli
 per i quali possono essere avviate le procedure di
 privatizzazione;
 c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il
 Governo della Regione predispone un programma di riordino
 delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di
 attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni
 ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione
 trasmette il programma di riordino delle partecipazioni
 all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del
 parere delle competenti Commissioni legislative permanenti.
 Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
 della richiesta, il parere si intende acquisito
 favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
 d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo,
 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della
 legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
 integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento
 degli attuali livelli occupazionali nonchè delle disposizioni
 dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che
 gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui
 alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti
 di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della
 medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

 


Lascia un commento