Misure di finanza regionale e norme in materia di
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 20 del 30 aprile 1999 |
Regione Siciliana L’Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: |
Titolo I
Disposizioni in materia di programmazione economico-finanziaria della RegioneARTICOLO 23 Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle
partecipazioni regionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale procede alla
trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e
dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per
azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e
i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le
società per azioni derivate dalle predette aziende succedono
a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del
riordino del settore idrico in attivazione dei principi
stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il
disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la
trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in
società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a
favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta
legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione
quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della
direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a
partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando
le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene
secondo le seguenti disposizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure
per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti
(A.S.T.) in società per azioni;
b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori
regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra
gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli
per i quali possono essere avviate le procedure di
privatizzazione;
c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il
Governo della Regione predispone un programma di riordino
delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di
attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni
ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione
trasmette il programma di riordino delle partecipazioni
all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni legislative permanenti.
Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
della richiesta, il parere si intende acquisito
favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento
degli attuali livelli occupazionali nonchè delle disposizioni
dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che
gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui
alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti
di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della
medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.
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